AVVISO: Congedo paternità / Congedo parentale

Il congedo di paternità è disciplinato dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 27-bis (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363), modificato da ultimo dal  D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.

 

Invece, quanto al congedo parentale, è disciplinato nel nostro ordinamento agli artt. 32 e ss. del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’ultima modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, commi 217 e 218) che ha disposto l’innalzamento dell’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per la durata di tre mesi complessivi, fruibili in alternativa tra i genitori, entro i primi sei anni di vita del bambino.

 

Di seguito vi riportiamo il link diretto alla sezione “documentazione” dove è possibile consultare la normativa:

 

Documentazione

 

Grazie della collaborazione 

DAMI 


 

Lascia un commento